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PRIMA APPLICAZIONE IAS-IFRS - FIRST TIME ADOPTION - FTA

FIRST TIME ADOPTION - PRIMA APPLICAZIONE IAS-IFRS

La Attuariale srl fornisce assistenza alle aziende nel passaggio ai principi contabili internazionali IAS-IFRS valutando l'impatto contabile e predisponendo le valutazioni attuariali e finanziarie nei Bilanci.

PRIMA APPLICAZIONE DELLLA NORMATIVA IAS-IFRS
In via preliminare, è opportuno identificare l'ambito di applicazione della normativa IAS/IFRS (International Accounting Standard / International Financial Reporting Standard), il cui scopo sostanziale è quello di uniformare e rendere comparabili i bilanci consolidati delle imprese.

Tra le principali fonti che regolano i principi della normativa IAS si ricordano i regolamenti (CE) n. 1602/02 e (CE) 1725/03. Nel primo sono state indicate le società obbligate ad adottare i criteri ias-ifrs con un margine di potenziale allargamento delle obbligate lasciato al recepimento della normativa da parte di ciascun stato membro. Nel secondo regolamento è stata disposta l'adozione operativa degli IAS in conformità alle disposizioni fornite dal S.I.C. organo deputato alle interpretazioni applicative degli IAS.

Infine, il recente Decreto Legislativo 28 febbraio 2005 n. 38 , ha regolato l'"Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali" (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 2005) quindi si parla di first time adoption: (inizio abstract)

Un estratto dall'art. 2 del menzionato decreto indica l'ambito di applicazione che riguarda:

- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d);

- le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d);
c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993; le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993;
d) le società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
seguono, nel decreto legislativo art. 2, i punti e), f) e g) dell'articolo
L'art. 3 tratta del Bilancio Consolidato
1. Le società di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2 redigono il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. Seguono punti 2. e 3. dell'art.3.

L'art. 4 del Bilancio di esercizio
1. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
2. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, per l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
3. Le società di cui alla lettera d) dell'articolo 2, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati..., a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
Seguono i punti da 4. a 7. dell'art.4 e articoli successivi. (fine abstract)

In particolare la disciplina dello IAS 19 prescrive che a partire dal bilancio 2005 (o come meglio viene di seguito indicato), gli employee benefits, e tra questi il TFR rappresenta per le aziende l'entità preponderante, vengano valutati secondo specifici principi attuariali. Tra gli employee benefits ritroviamo anche la valutazione delle stock options, dei premi di anzianità, la cui valutazione va aggiunta a quella del TFR.

Quindi l'applicazione dei principi IAS può essere riepilogata come segue:

OBBLIGO DAL CONSOLIDATO 2005
Società Quotate, Banche, Assicurazioni
Sim, Sgr, Società con Strumenti Finanziari diffusi, Enti Finanziari Vigilati

OBBLIGO DAL BILANCIO DI ESERCIZIO 2006
Società Quotate, Banche, Assicurazioni
Sim, Sgr, Società con Strumenti Finanziari diffusi, Enti Finanziari Vigilati

FACOLTA' DAL CONSOLIDATO 2005 PER COLLEGATE E CONTROLLATE DI
Società Quotate, Banche, Assicurazioni
Sim, Sgr, Società con Strumenti Finanziari diffusi, Enti Finanziari Vigilati
FACOLTA' DAL BILANCIO DI ESERCIZIO DA DEFINIRE
Società diverse dalle precedenti e da quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata

ESCLUSIONE DELL'APPLICAZIONE NEL BILANCIO DI ESERCIZIO PER:
Società con bilancio in forma abbreviata ex art 2435 bis codice civile

Si deve comunque tener conto, ai fini della comparabilità obbligatoria dei dati di bilancio di esercizi successivi, che l'applicazione dei principi IAS nel 2005 dovranno predisporre i dati comparativi adottando gli opportuni procedimenti sui dati per renderli IAS compliant sin dal 2004.

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